Mercoledì 24 aprile

ONLUS: Vediamo insieme quali sono i soggetti svantaggiati


ONLUS: Vediamo insieme quali sono i soggetti svantaggiati

Quando si parla di ONLUS, oltre a considerare i fini di utilità sociale che queste organizzazioni perseguono, è molto importante considerare anche l’aspetto relativo alle agevolazioni fiscali che possono ottenere; in questo ambito una categoria molto importante è quella dei soggetti svantaggiati.
Cerchiamo di capire insieme in cosa consiste nello specifico questa categoria, istituita dalla normativa ONLUS, in quanto si tratta di un tema abbastanza delicato in quanto le agevolazioni fiscali che ottengono le ONLUS sono in diretta correlazione con i beneficiari dell’attività svolta dall’organizzazione, che devono necessariamente essere identificati come soggetti svantaggiati.

Che cosa si intende per soggetti svantaggiati

Il concetto di soggetti svantaggiati si rileva dal Decreto Legislativo 460/1997 che è il testo di riferimento sulla disciplina delle ONLUS che indica che le attività tipiche dell’organizzazione devono essere rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per rendere ancora più chiaro il concetto, è stata successivamente emanata una circolare ministeriale, la 168/1998, che la condizione di svantaggio deve estrinsecarsi in un effettivo disagio che deriva da situazioni psico-fisiche invalidanti, situazioni di degrado anche socio-economiche, familiari o situazioni di emarginazione sociale. Per rendere ancora più facile individuare le categorie di soggetti svantaggiati, la circolare procede anche ad elencare alcuni possibili soggetti quali:

  • alcolisti
  • indigenti
  • tossicodipendenti
  • disabili fisici e psichici affetti da menomazioni di carattere non temporaneo
  • anziani non autosufficienti che hanno anche una situazione di disagio economico
  • minori abbandonati o orfani
  • profughi
  • immigrati non abbienti

Soggetti non svantaggiati e attività delle ONLUS

Bisogna inoltre precisare che il fatto di svolgere un’attività a favore di una categoria indistinta di beneficiari non comporta che l’organizzazione possa ritenersi una ONLUS. Prendiamo ad esempio il caso degli anziani. Il solo fatto di possedere il requisito dell’anzianità non vuol dire che questi possano rientrare nella categoria dei soggetti svantaggiati poiché, per essere considerati tali, oltre ad essere anziani devono non devono essere autosufficienti e devono anche trovarsi in una condizione di disagio economico. A ulteriore conferma di questa situazione c’è stata anche una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che lo svantaggio deve essere inteso come un’obiettiva e percepile condizione deteriore. Con una successiva sentenza, inoltre, la Corte ha anche stabilito che l’attività della ONLUS, al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, deve essere orientata a alleviare la situazione di disagio ma non a prevenirla. La ratio è abbastanta intuitiva in quanto non si può prevenire quella che potrà essere l’insorgenza di una situazione di devianza sociale o disagio economico.

In conclusione, è fondamentale che le attività siano in linea con le previsioni dello statuto dell’organizzazione no profit e che le stesse siano svolte a favore di soggetti svantaggiati che siano anche chiaramente e precisamente individuati.

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